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ILARIA MAGGIORE
Dottore in Giurisprudenza – Consulente del Lavoro in Lecce
Il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4 (convertito, con modificazioni, con la Legge 28 marzo 2019 n.26) vigente dal 29 marzo 2019, istituisce a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza (Rdc), quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
In particolare l’art.8, comma 1, del D.L. n.4/2019 riconosce un’agevolazione per i datori di lavoro che assumeranno un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza.
Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, pure attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale), è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l‘esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
L’importo massimo di beneficio mensile non può in ogni caso eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili per morosità (art. 116, comma 8, lettera a della legge 23 dicembre 2000 n. 388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
L’agevolazione prevista si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.
Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.
Il diritto alla predetta agevolazione è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (possesso del DURC e rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi).
La medesima agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili (art. 3 Legge 12 marzo 1999 n. 68), fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto al collocamento obbligatorio presso il centro per l’impiego.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del “de minimis” ed è cumulabile con l’incentivo Occupazionale Sviluppo SUD (art.8 decreto ANPAL n.178 del 19 aprile 2019).
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo SUD, l’agevolazione sarà fruita sotto forma di credito di imposta.