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ILARIA MAGGIORE
Dottore in Giurisprudenza – Consulente del Lavoro in Lecce
Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018) ha modificato il quadro normativo del contratto a tempo determinato.
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati successivamente al 14 luglio 2018, ai rinnovi o proroghe degli stessi dal 01 novembre 2018 ed apporta le seguenti novità:
- La facoltà di stipulare un contratto a tempo determinato, per la durata massima di 12 mesi, senza alcuna specifica causale, per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque mansione;
- La possibilità che la durata del contratto a termine sia superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24, “per esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” e “per esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” (causali art. 19, c.1, d.lgs. 81/2015). La presenza di una legittima causale è necessaria in caso di rinnovo o proroga e la sua assenza comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- L’obbligo della forma scritta ad substantiam della clausola di apposizione del termine al contratto. Infatti: “Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.”;
- La proroga del termine del contratto fino ad un massimo di 4 volte (fermo il limite di 24 mesi);
- La previsione secondo cui il numero massimo di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda al primo gennaio dell’anno di stipulazione di tali contratti (salva diversa indicazione dei contratti collettivi applicati);
- L’aumento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro che procede a più rinnovi contrattuali. In particolare il contributo introdotto dalla Legge Fornero (pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012), finalizzato a finanziare la NASPI, viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine;
- La possibilità di impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione dello stesso, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore;
- La previsione di un regime transitorio per i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 e fino al 31/10/2018, introdotto dalla legge di conversione del Decreto Dignità che consente di applicare il Jobs Act (d.lgs. 81/2015).