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ILARIA MAGGIORE
Dottore in Giurisprudenza – Consulente del Lavoro in Lecce
Il D.L. n.34/2019 convertito in Legge n.58 del 2019, disciplina in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 il CONTRATTO DI ESPANSIONE (che sostituisce il contratto di solidarietà espansiva), un nuovo strumento per gestire la crisi e i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione per le imprese con più di 1000 dipendenti, che comporta in tutto o in parte una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso tecnologico.
Il contratto, che ha natura gestionale, deve essere stipulato dall’impresa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le Associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo:
- Il numero di lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- La Programmazione temporale delle assunzioni;
- L’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
- Relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero di lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dello scivolo anticipato di 5 anni inclusa l’eventuale finestra della pensione anticipata.
L’impresa è tenuta anche a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione (comprensivo dei contenuti formativi e delle modalità attuative, del numero complessivo dei lavoratori interessati, del numero delle ore di formazione e delle competenze tecniche iniziali e finali distinte per categorie) che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l’opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica.
Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica il progetto (che è parte integrante del contratto di espansione) nonché il numero delle assunzioni.
Per i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento
del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per coloro che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo, è consentita una riduzione media oraria che non può essere superiore al 30 % dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.