di
ANDREA MUCI
Dottore Commercialista e Consulente Finanziario Professionista in Lecce
Il Fondo di Garanzia, istituito con legge n. 662/96 ed operativo dal 2000 sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico, costituisce una grande opportunità per le micro, piccole e medie imprese, per le start-up e per i professionisti in quanto consente a tali soggetti (con alcune eccezioni) di accedere al credito in modo più agevole mediante il rilascio di una garanzia pubblica su finanziamenti a breve e medio-lungo termine, che può sostituire in tutto o in parte le garanzie presentate dalle imprese alle banche, non essendo consentito agli istituti di credito richiedere ulteriori garanzie reali sugli importi coperti dal fondo.
E’ altresì possibile ottenere la copertura su:
- operazioni di leasing;
- prestiti partecipativi;
- partecipazioni di minoranza in società di capitali, di durata massima di 10 anni, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa;
- altre operazioni finanziarie (ammissibili nei limiti della normativa europea in materia di aiuti De Minimis).
Il fondo garantisce l’importo massimo complessivo pari a 2,5 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario.
I soggetti che possono produrre istanza per la concessione della garanzia diretta del fondo sono:
- le Banche;
- gli Intermediari Finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB;
- gli Operatori di Microcredito;
- le Imprese di Assicurazione;
- le SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo);
- i Gestori di cui all’art. 1, comma 1, lettera q-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.
Le agevolazioni per controgaranzia e riassicurazione possono essere richieste dai Confidi e da altri fondi di garanzia gestiti da banche ed altri intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art 106 del TUB.
Diversi interventi legislativi si sono succeduti con l’obiettivo di riformare il Fondo, tra cui: il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2017, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 che ha introdotto nuove condizioni di ammissibilità e modalità di accesso operative dal 15 marzo 2019, ed il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 che ha sancito la possibilità di concedere la garanzia:
- a soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding, progetti d’investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese;
- alle banche ed agli intermediari finanziari, a copertura di singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti, per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, per una durata massima pari a 30 anni, erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati ad investimenti in beni materiali per almeno il 60%.
Una delle novità più importanti è senz’altro rappresentata dall’introduzione di un modello di RATING che ha sostituito il credit scoring. I soggetti richiedenti la garanzia devono essere valutati sulla base di tale modello che calcola la probabilità di inadempimento dei beneficiari collocandoli in una delle cinque classi di merito creditizio che compongono la scala di valutazione. Inoltre la misura massima di copertura varia in funzione della rischiosità del soggetto beneficiario (all’aumentare del rischio del soggetto, cresce la copertura prestata dal fondo) e della tipologia e durata dell’operazione finanziaria.
Il modello di valutazione presenta una struttura composta da tre moduli:
- Il modulo economico-finanziario a cui fanno riferimento i dati degli ultimi due bilanci depositati o quelli delle ultime due dichiarazioni fiscali, per i soggetti beneficiari in contabilità ordinaria ed i dati relativi alle ultime due dichiarazioni fiscali per i soggetti beneficiari in contabilità semplificata;
- Il modulo andamentale cui afferiscono i dati di accordato ed utilizzato relativi ai rischi a scadenza ed all’esposizione per cassa degli ultimi sei mesi, censiti dalla Centrale Rischi Banca d’Italia o da altri Credit Bureau;
- Il blocco informativo concernente i dati forniti da uno o più Credit Bureau per la valutazione degli eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario.
In esito al processo di valutazione si definisce la classe di merito creditizio del beneficiario e di conseguenza l’ammissibilità alla garanzia e la relativa percentuale di copertura (ad eccezione di alcuni soggetti beneficiari o di tipologie di operazioni per i quali la copertura è fissa).
Non vengono ammessi alla garanzia i soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
- Siano classificati nella quinta classe di merito a cui corrisponde una probabilità di inadempimento superiore al 9,43% (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016);
- Siano classificati “unrated” (senza alcun punteggio);
- Presentino a proprio carico eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento ed assimilati;
Non sono sottoposti alla valutazione del merito creditizio i seguenti soggetti:
- Start-up innovative e incubatori certificati;
- PMI e professionisti se la garanzia viene richiesta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni: microcredito, operazioni di importo ridotto, operazioni finanziarie a rischio tripartito (presentate al Fondo da Confidi autorizzati), finanziamenti connessi alla misura “Resto al Sud”.
In questi casi, la misura di copertura concessa è massima, ossia pari all’80% in caso di garanzia diretta e 64% in caso di riassicurazione.
Al fine di beneficiare della garanzia, la valutazione del merito di credito per le start-up avviene sulla base di un Business Plan triennale. La copertura del Fondo può essere rilasciata solo a fronte di operazioni d’investimento a condizione che i mezzi propri dell’azienda siano almeno pari al 25% dell’importo del programma d’investimento. Tali imprese possono altresì trarre vantaggio dalla garanzia indiretta tramite la richiesta di riassicurazione presentata da un Confidi, senza essere sottoposte alla valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo.